ART. 67 Redditi diversi [n.d.r. ex art. 81]
1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi
di capitale ovvero se non sono conseguiti
nell’esercizio di arti e professioni o di imprese
commerciali o da società in nome collettivo e in
accomandita semplice, né in relazione alla qualità
di lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione
di terreni, o l’esecuzione di opere intese a
renderli edificabili, e la successiva vendita, anche
parziale, dei terreni e degli edifici;
b) al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera b-bis),
(2) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti
da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti
per successione [...] (3) e le unità immobiliari
urbane che per la maggior parte del periodo
intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione
sono state adibite ad abitazione principale
del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso,
le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni
a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici
vigenti al momento della cessione. In caso di cessione
a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione,
il predetto periodo di cinque anni decorre
dalla data di acquisto da parte del donante; (4)
b-bis) le plusvalenze realizzate mediante cessione
a titolo oneroso di beni immobili, in relazione
ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano
eseguito gli interventi agevolati di cui all’articolo
119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, che si siano conclusi da non più
di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili
acquisiti per successione e quelli che siano
stati adibiti ad abitazione principale del cedente
o dei suoi familiari per la maggior parte dei
dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra
la data di acquisto o di costruzione e la cessione
sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per
la maggior parte di tale periodo; (5)
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce
cessione di partecipazioni qualificate la
cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio,
e di ogni altra partecipazione al capitale od al
patrimonio delle società di cui all’articolo 5, escluse
le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e
dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere
a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso
cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o
titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una
percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea
ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento
ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio
superiore al 5 o al 25 per cento, secondo
che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati
o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli
attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni
si tiene conto delle percentuali potenzialmente
ricollegabili alle predette partecipazioni. La
percentuale di diritti di voto e di partecipazione è
determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate
nel corso di dodici mesi, ancorché nei
confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si
applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed
i diritti posseduti rappresentano una percentuale
di diritti di voto o di partecipazione superiore alle
percentuali suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze
di cui alla presente lettera quelle realizzate
mediante:
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera
a) del comma 2 dell’articolo 44 quando non rappresentano
una partecipazione al patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui all’articolo 109,
comma 9, lettera b), qualora il valore dell’apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del
valore del patrimonio netto contabile risultante
dall’ultimo bilancio approvato prima della data di
stipula del contratto secondo che si tratti di società
i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati
o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze
realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati
con associanti non residenti che non soddisfano
le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera
a), ultimo periodo, l’assimilazione opera a prescindere
dal valore dell’apporto; (6)
3) cessione dei contratti di cui al numero precedente
qualora il valore dell’apporto sia superiore
al 25 per cento dell’ammontare dei beni dell’associante
determinati in base alle disposizioni previste
del comma 2 dell’articolo 47 del citato testo
unico; (7)
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili
ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione
a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione
al capitale o al patrimonio di società
di cui all’articolo 5, escluse le associazioni di cui
al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all’articolo
73, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono
essere acquisite le predette partecipazioni.
Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente
lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione dei contratti di cui all’articolo 109,
comma 9, lettera b), (8) qualora il valore dell’apporto
sia non superiore al 5 per cento o al 25 per
cento del valore del patrimonio netto contabile risultante
dall’ultimo bilancio approvato prima della
data di stipula del contratto secondo che (9) si
tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati
regolamentati o di altre partecipazioni;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente
qualora il valore dell’apporto sia non superiore
al 25 per cento dell’ammontare dei beni
dell’associante determinati in base alle disposizioni
previste dal comma 2 dell’articolo 47; (10)
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle
lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi
di merci, di certificati di massa, di valute
estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti
da depositi o conti correnti, di metalli preziosi,
sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e
di quote di partecipazione ad organismi d’investimento
collettivo. Agli effetti dell’applicazione della
presente lettera si considera cessione a titolo
oneroso anche il prelievo delle valute estere dal
deposito o conto corrente;(11) (10)
c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente
indicati, comunque realizzati mediante rapporti
da cui deriva il diritto o l’obbligo di cedere od
acquistare a termine strumenti finanziari, valute,
metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare
a termine uno o più pagamenti collegati a
tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti
finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di
merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria.
Agli effetti dell’applicazione della presente lettera
sono considerati strumenti finanziari anche i
predetti rapporti; (10)
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi
da quelli precedentemente indicati, realizzati
mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura
di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante
cessione a titolo oneroso ovvero rimborso
di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché
quelli realizzati mediante rapporti attraverso
cui possono essere conseguiti differenziali positivi
e negativi in dipendenza di un evento incerto;
(10)
c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati
mediante rimborso o cessione a titolo oneroso,
permuta o detenzione di cripto-attività, comunque
denominate, non inferiori complessivamente
a 2.000 euro nel periodo d’imposta. Ai fini della
presente lettera, per “cripto-attività” si intende una
rappresentazione digitale di valore o di diritti che
possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente,
utilizzando la tecnologia di registro distribuito
o una tecnologia analoga. Non costituisce
una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta
tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche
e funzioni; (12)
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio,
dei giochi e delle scommesse organizzati per il
pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o
dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento
di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in
affitto per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all’estero;
g) i redditi derivanti dall’utilizzazione economica
di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale
o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del
comma 2 dell’articolo 53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto,
dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento
(13) e dalla sublocazione di beni immobili,
dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in
uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall’affitto
e dalla concessione in usufrutto di aziende;
l’affitto e la concessione in usufrutto dell’unica
azienda da parte dell’imprenditore non si considerano
fatti nell’esercizio dell’impresa, ma in caso di
successiva vendita totale o parziale le plusvalenze
realizzate concorrono a formare il reddito complessivo
come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva
cessione, anche parziale, delle aziende acquisite
ai sensi dell’articolo 58;
h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo
annuo per la concessione in godimento
di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore;
(14)
i) i redditi derivanti da attività commerciali non
esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo
non esercitate abitualmente o dalla assunzione di
obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di
spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici
ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di
natura non professionale da parte di cori, bande
musicali e filodrammatiche che perseguono finalità
dilettantistiche [...] (15) [...] (16);
n) le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione
eterogenea di cui all’articolo 171, comma 2,
ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle
lettere precedenti.
1 bis. Agli effetti dell’applicazione delle lettere c),
c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute
per prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti
finanziari, i contratti, (17) i certificati e diritti, nonché
le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data
più recente; in caso di chiusura o di cessione dei
rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano
chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od
acquisiti in data più recente.
1 ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di valute estere rivenienti da depositi
e conti correnti concorrono a formare il reddito a
condizione che nel periodo d’imposta la giacenza
dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti
dal contribuente, calcolata secondo il
cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento
sia superiore a cento milioni di lire [n.d.r.
51.645,69 euro] per almeno sette giorni lavorativi
continui.
1 quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle
lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono
anche quelli realizzati mediante rimborso o
chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi
indicati, sottoscritti all’emissione o comunque non
acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo
oneroso. Fra le plusvalenze di cui alla lettera c-ter)
si comprendono anche quelle di rimborso delle
quote o azioni di organismi di investimento collettivo
del risparmio realizzate mediante conversione
di quote o azioni da un comparto ad altro comparto
del medesimo organismo di investimento
collettivo. (18)
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
(2) Le parole “al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera b-bis),“ sono
state inserite dall’art. 1, comma 64, lett. a), n. 1), L. 30.12.2023 n.
213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40. Per l’applicazione
della presente disposizione, si vedano i successivi commi 65 e 66.
(3) Le parole “o donazione” sono state soppresse dall’art. 37, comma
38, lett. a), DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
L. 4.8.2006 n. 248, in vigore dal 4.7.2006.
(4) Periodo così inserito dall’art. 37, comma 38, lett. b), DL 4.7.2006
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248, in vigore
dal 4.7.2006.
(5) Lettera inserita dall’art. 1, comma 64, lett. a), n. 2), L. 30.12.2023
n. 213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40. Per l’applicazione
della presente disposizione, si vedano i successivi commi 65 e
66.
(6) Numero sostituito al precedente “2) cessione dei contratti di cui
alla lettera f) dell’articolo 44 qualora il valore dell’apporto sia superiore
al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto
contabile alla data di stipula del contratto secondo che si tratti di società
i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;“
dall’art. 4, comma 1, lett. a), DLgs. 18.11.2005 n. 247,
pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo
comma 3 le disposizioni di cui al n. 2, primo periodo hanno effetto
per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. Le
disposizioni di cui al n. 2, ultimo periodo, hanno effetto per i periodi
di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2006.
(7) Si veda l’art. 1, comma 633, L. 30.12.2020 n. 178, pubblicata in
G.U. 30.12.2020 n. 322, S.O. n. 46.
(8) Le parole “di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b),“ sono state
sostituite alle precedenti “di cui alla lettera f) dell’articolo 44” dall’art.
4, comma 1, lett. b), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U.
1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 3, le disposizioni
di cui al presente numero hanno effetto per i periodi d’imposta
che iniziano a decorrere dall’1.1.2004.
(9) Le parole “risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data
di stipula del contratto secondo che” sono state sostituite alle precedenti
“alla data di stipula del contratto secondo che” dall’art. 4,
comma 1, lett. b), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U.
1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 3, le disposizioni
hanno effetto per i periodi d’imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004.
(10) Ai sensi dell’art. 3 del DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla L. 23.6.2014 n. 89, le imposte sostitutive sui redditi diversi
di natura finanziaria di cui al presente articolo, ovunque ricorrano,
sono stabilite nella misura del 26%.
Prima dell’aliquota del 26%, dall’1.1.2012 era in vigore quella del 20%,
prevista dall’art. 2, comma 6, DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148.
L’aliquota del 26% si applica ai redditi diversi realizzati a decorrere
dall’1.7.2014.
(11) Si veda l’art. 1, commi 112-113, L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata
in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43, in merito alle agevolazioni per la
cessione o il rimborso di quote o azioni di organismi di investimento
collettivo del risparmio (OICR).
(12) Lettera inserita dall’art. 1, comma 126, lett. a), L. 29.12.2022 n.
197, pubblicata in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43. Si veda il successivo
art. 1, comma 133 per l’applicazione dell’imposta sostitutiva
sulle cripto-attività.
(13) Le parole “, dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento”
sono state inserite dall’art. 1, comma 92, lett. b), L. 30.12.2023 n.
213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40.
(14) Lettera inserita dall ’art. 2, comma 36-terdecies, DL 13.8.2011 n.
138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148. Per l’applicazione
della presente disposizione si veda il successivo comma
36-duodevicies.
(15) Le parole “, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive
dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni
sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento
delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, dagli
enti VSS (Verband der Sudtiroler Sportvereine - Federazione delle associazioni
sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA
(Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente
nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo, comunque
denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e
che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-
gestionale di natura non professionale resi in favore di
società e associazioni sportive dilettantistiche” sono state soppresse
dall’art. 52, comma 2-bis, DLgs. 28.2.2021 n. 36, pubblicato in G.U.
18.3.2021 n. 67. La presente disposizione si applica a decorrere
dall’1.7.2023, ai sensi dell’art. 51, comma 1, come da ultimo modificato
dall’art. 16, comma 1, lett. a), DL 29.12.2022 n. 198, convertito,
con modificazioni, dalla L. 24.2.2023 n. 14.
Per le precedenti modifiche si vedano:
- l’art. 1, comma 1006, L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U.
31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49;
- l’art. 1, comma 1121, L. 30.12.2020 n. 178, pubblicata in G.U.
30.12.2020 n. 322, S.O. n. 46;
- l’art. 1, comma 299, lett. a), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U.
27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007.
(16) Le parole “e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore
e dei collaboratori tecnici” sono state soppresse dall’art. 1, comma
299, lett. b), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006
n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007.
In precedenza, le parole erano state inserite dall’art. 1, comma 253, L.
30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306.
(17) Le parole “gli strumenti finanziari, i contratti,“ sono state inserite
dall’art. 4, comma 1, lett. c), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in
G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 3,
le disposizioni di cui al presente numero hanno effetto per i periodi
d’imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004.
(18) Periodo inserito dall’art. 4, comma 1, DLgs. 16.4.2012 n. 47, pubblicato
in G.U. 28.4.2012 n. 99, S.O. n. 86.
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