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ART. 67 Redditi diversi [n.d.r. ex art. 81]

Ultimo aggiornamento del:

1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi

di capitale ovvero se non sono conseguiti

nell’esercizio di arti e professioni o di imprese

commerciali o da società in nome collettivo e in

accomandita semplice, né in relazione alla qualità

di lavoratore dipendente:

a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione

di terreni, o l’esecuzione di opere intese a

renderli edificabili, e la successiva vendita, anche

parziale, dei terreni e degli edifici;

b) al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera b-bis),

(2) le plusvalenze realizzate mediante cessione a

titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti

da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti

per successione [...] (3) e le unità immobiliari

urbane che per la maggior parte del periodo

intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione

sono state adibite ad abitazione principale

del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso,

le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni

a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione

edificatoria secondo gli strumenti urbanistici

vigenti al momento della cessione. In caso di cessione

a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione,

il predetto periodo di cinque anni decorre

dalla data di acquisto da parte del donante; (4)

b-bis) le plusvalenze realizzate mediante cessione

a titolo oneroso di beni immobili, in relazione

ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano

eseguito gli interventi agevolati di cui all’articolo

119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio

2020, n. 77, che si siano conclusi da non più

di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili

acquisiti per successione e quelli che siano

stati adibiti ad abitazione principale del cedente

o dei suoi familiari per la maggior parte dei

dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra

la data di acquisto o di costruzione e la cessione

sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per

la maggior parte di tale periodo; (5)

c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a

titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce

cessione di partecipazioni qualificate la

cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio,

e di ogni altra partecipazione al capitale od al

patrimonio delle società di cui all’articolo 5, escluse

le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e

dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere

a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso

cui possono essere acquisite le predette

partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o

titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una

percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea

ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento

ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio

superiore al 5 o al 25 per cento, secondo

che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati

o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli

attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni

si tiene conto delle percentuali potenzialmente

ricollegabili alle predette partecipazioni. La

percentuale di diritti di voto e di partecipazione è

determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate

nel corso di dodici mesi, ancorché nei

confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si

applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed

i diritti posseduti rappresentano una percentuale

di diritti di voto o di partecipazione superiore alle

percentuali suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze

di cui alla presente lettera quelle realizzate

mediante:

1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera

a) del comma 2 dell’articolo 44 quando non rappresentano

una partecipazione al patrimonio;

2) cessione dei contratti di cui all’articolo 109,

comma 9, lettera b), qualora il valore dell’apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del

valore del patrimonio netto contabile risultante

dall’ultimo bilancio approvato prima della data di

stipula del contratto secondo che si tratti di società

i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati

o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze

realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati

con associanti non residenti che non soddisfano

le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera

a), ultimo periodo, l’assimilazione opera a prescindere

dal valore dell’apporto; (6)

3) cessione dei contratti di cui al numero precedente

qualora il valore dell’apporto sia superiore

al 25 per cento dell’ammontare dei beni dell’associante

determinati in base alle disposizioni previste

del comma 2 dell’articolo 47 del citato testo

unico; (7)

c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili

ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione

a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione

al capitale o al patrimonio di società

di cui all’articolo 5, escluse le associazioni di cui

al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all’articolo

73, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono

essere acquisite le predette partecipazioni.

Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente

lettera quelle realizzate mediante:

1) cessione dei contratti di cui all’articolo 109,

comma 9, lettera b), (8) qualora il valore dell’apporto

sia non superiore al 5 per cento o al 25 per

cento del valore del patrimonio netto contabile risultante

dall’ultimo bilancio approvato prima della

data di stipula del contratto secondo che (9) si

tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati

regolamentati o di altre partecipazioni;

2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente

qualora il valore dell’apporto sia non superiore

al 25 per cento dell’ammontare dei beni

dell’associante determinati in base alle disposizioni

previste dal comma 2 dell’articolo 47; (10)

c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle

lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a

titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi

di merci, di certificati di massa, di valute

estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti

da depositi o conti correnti, di metalli preziosi,

sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e

di quote di partecipazione ad organismi d’investimento

collettivo. Agli effetti dell’applicazione della

presente lettera si considera cessione a titolo

oneroso anche il prelievo delle valute estere dal

deposito o conto corrente;(11) (10)

c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente

indicati, comunque realizzati mediante rapporti

da cui deriva il diritto o l’obbligo di cedere od

acquistare a termine strumenti finanziari, valute,

metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare

a termine uno o più pagamenti collegati a

tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti

finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di

merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria.

Agli effetti dell’applicazione della presente lettera

sono considerati strumenti finanziari anche i

predetti rapporti; (10)

c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi

da quelli precedentemente indicati, realizzati

mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura

di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante

cessione a titolo oneroso ovvero rimborso

di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché

quelli realizzati mediante rapporti attraverso

cui possono essere conseguiti differenziali positivi

e negativi in dipendenza di un evento incerto;

(10)

c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati

mediante rimborso o cessione a titolo oneroso,

permuta o detenzione di cripto-attività, comunque

denominate, non inferiori complessivamente

a 2.000 euro nel periodo d’imposta. Ai fini della

presente lettera, per “cripto-attività” si intende una

rappresentazione digitale di valore o di diritti che

possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente,

utilizzando la tecnologia di registro distribuito

o una tecnologia analoga. Non costituisce

una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta

tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche

e funzioni; (12)

d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio,

dei giochi e delle scommesse organizzati per il

pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o

dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento

di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;

e) i redditi di natura fondiaria non determinabili

catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in

affitto per usi non agricoli;

f) i redditi di beni immobili situati all’estero;

g) i redditi derivanti dall’utilizzazione economica

di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di

processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale

o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del

comma 2 dell’articolo 53;

h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto,

dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento

(13) e dalla sublocazione di beni immobili,

dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in

uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall’affitto

e dalla concessione in usufrutto di aziende;

l’affitto e la concessione in usufrutto dell’unica

azienda da parte dell’imprenditore non si considerano

fatti nell’esercizio dell’impresa, ma in caso di

successiva vendita totale o parziale le plusvalenze

realizzate concorrono a formare il reddito complessivo

come redditi diversi;

h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva

cessione, anche parziale, delle aziende acquisite

ai sensi dell’articolo 58;

h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo

annuo per la concessione in godimento

di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore;

(14)

i) i redditi derivanti da attività commerciali non

esercitate abitualmente;

l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo

non esercitate abitualmente o dalla assunzione di

obblighi di fare, non fare o permettere;

m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di

spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici

ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di

natura non professionale da parte di cori, bande

musicali e filodrammatiche che perseguono finalità

dilettantistiche [...] (15) [...] (16);

n) le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione

eterogenea di cui all’articolo 171, comma 2,

ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle

lettere precedenti.

1 bis. Agli effetti dell’applicazione delle lettere c),

c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute

per prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti

finanziari, i contratti, (17) i certificati e diritti, nonché

le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data

più recente; in caso di chiusura o di cessione dei

rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano

chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od

acquisiti in data più recente.

1 ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo

oneroso di valute estere rivenienti da depositi

e conti correnti concorrono a formare il reddito a

condizione che nel periodo d’imposta la giacenza

dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti

dal contribuente, calcolata secondo il

cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento

sia superiore a cento milioni di lire [n.d.r.

51.645,69 euro] per almeno sette giorni lavorativi

continui.

1 quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle

lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono

anche quelli realizzati mediante rimborso o

chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi

indicati, sottoscritti all’emissione o comunque non

acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo

oneroso. Fra le plusvalenze di cui alla lettera c-ter)

si comprendono anche quelle di rimborso delle

quote o azioni di organismi di investimento collettivo

del risparmio realizzate mediante conversione

di quote o azioni da un comparto ad altro comparto

del medesimo organismo di investimento

collettivo. (18)

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

(2) Le parole “al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera b-bis),“ sono

state inserite dall’art. 1, comma 64, lett. a), n. 1), L. 30.12.2023 n.

213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40. Per l’applicazione

della presente disposizione, si vedano i successivi commi 65 e 66.

(3) Le parole “o donazione” sono state soppresse dall’art. 37, comma

38, lett. a), DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla

L. 4.8.2006 n. 248, in vigore dal 4.7.2006.

(4) Periodo così inserito dall’art. 37, comma 38, lett. b), DL 4.7.2006

n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248, in vigore

dal 4.7.2006.

(5) Lettera inserita dall’art. 1, comma 64, lett. a), n. 2), L. 30.12.2023

n. 213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40. Per l’applicazione

della presente disposizione, si vedano i successivi commi 65 e

66.

(6) Numero sostituito al precedente “2) cessione dei contratti di cui

alla lettera f) dell’articolo 44 qualora il valore dell’apporto sia superiore

al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto

contabile alla data di stipula del contratto secondo che si tratti di società

i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;“

dall’art. 4, comma 1, lett. a), DLgs. 18.11.2005 n. 247,

pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo

comma 3 le disposizioni di cui al n. 2, primo periodo hanno effetto

per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004. Le

disposizioni di cui al n. 2, ultimo periodo, hanno effetto per i periodi

di imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2006.

(7) Si veda l’art. 1, comma 633, L. 30.12.2020 n. 178, pubblicata in

G.U. 30.12.2020 n. 322, S.O. n. 46.

(8) Le parole “di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b),“ sono state

sostituite alle precedenti “di cui alla lettera f) dell’articolo 44” dall’art.

4, comma 1, lett. b), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U.

1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 3, le disposizioni

di cui al presente numero hanno effetto per i periodi d’imposta

che iniziano a decorrere dall’1.1.2004.

(9) Le parole “risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data

di stipula del contratto secondo che” sono state sostituite alle precedenti

“alla data di stipula del contratto secondo che” dall’art. 4,

comma 1, lett. b), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U.

1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 3, le disposizioni

hanno effetto per i periodi d’imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004.

(10) Ai sensi dell’art. 3 del DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni,

dalla L. 23.6.2014 n. 89, le imposte sostitutive sui redditi diversi

di natura finanziaria di cui al presente articolo, ovunque ricorrano,

sono stabilite nella misura del 26%.

Prima dell’aliquota del 26%, dall’1.1.2012 era in vigore quella del 20%,

prevista dall’art. 2, comma 6, DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con

modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148.

L’aliquota del 26% si applica ai redditi diversi realizzati a decorrere

dall’1.7.2014.

(11) Si veda l’art. 1, commi 112-113, L. 29.12.2022 n. 197, pubblicata

in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43, in merito alle agevolazioni per la

cessione o il rimborso di quote o azioni di organismi di investimento

collettivo del risparmio (OICR).

(12) Lettera inserita dall’art. 1, comma 126, lett. a), L. 29.12.2022 n.

197, pubblicata in G.U. 29.12.2022 n. 303, S.O. n. 43. Si veda il successivo

art. 1, comma 133 per l’applicazione dell’imposta sostitutiva

sulle cripto-attività.

(13) Le parole “, dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento”

sono state inserite dall’art. 1, comma 92, lett. b), L. 30.12.2023 n.

213, pubblicata in G.U. 30.12.2023 n. 303, S.O. n. 40.

(14) Lettera inserita dall’art. 2, comma 36-terdecies, DL 13.8.2011 n.

138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148. Per l’applicazione

della presente disposizione si veda il successivo comma

36-duodevicies.

(15) Le parole “, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive

dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni

sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento

delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, dagli

enti VSS (Verband der Sudtiroler Sportvereine - Federazione delle associazioni

sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA

(Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente

nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo, comunque

denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e

che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-

gestionale di natura non professionale resi in favore di

società e associazioni sportive dilettantistiche” sono state soppresse

dall’art. 52, comma 2-bis, DLgs. 28.2.2021 n. 36, pubblicato in G.U.

18.3.2021 n. 67. La presente disposizione si applica a decorrere

dall’1.7.2023, ai sensi dell’art. 51, comma 1, come da ultimo modificato

dall’art. 16, comma 1, lett. a), DL 29.12.2022 n. 198, convertito,

con modificazioni, dalla L. 24.2.2023 n. 14.

Per le precedenti modifiche si vedano:

- l’art. 1, comma 1006, L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U.

31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49;

- l’art. 1, comma 1121, L. 30.12.2020 n. 178, pubblicata in G.U.

30.12.2020 n. 322, S.O. n. 46;

- l’art. 1, comma 299, lett. a), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U.

27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007.

(16) Le parole “e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore

e dei collaboratori tecnici” sono state soppresse dall’art. 1, comma

299, lett. b), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006

n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007.

In precedenza, le parole erano state inserite dall’art. 1, comma 253, L.

30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306.

(17) Le parole “gli strumenti finanziari, i contratti,“ sono state inserite

dall’art. 4, comma 1, lett. c), DLgs. 18.11.2005 n. 247, pubblicato in

G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183. Ai sensi del successivo comma 3,

le disposizioni di cui al presente numero hanno effetto per i periodi

d’imposta che iniziano a decorrere dall’1.1.2004.

(18) Periodo inserito dall’art. 4, comma 1, DLgs. 16.4.2012 n. 47, pubblicato

in G.U. 28.4.2012 n. 99, S.O. n. 86.

4. April 2025

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